Depositi Dormienti

La Legge Finanziaria per il 2006 (art. 1, comma 343, della legge 23 dicembre 2005, n. 266) ha stabilito la costituzione di un Fondo per indennizzare i risparmiatori che, investendo sul mercato finanziario, sono rimasti vittime di frodi finanziarie e che hanno sofferto un danno ingiusto non altrimenti risarcito.

Il Fondo viene alimentato dall’importo dei conti correnti e degli altri rapporti bancari definiti come “dormienti” all’interno del sistema bancario nonché del comparto assicurativo e finanziario.

In attuazione dell’art. 1, comma 345, della citata Legge Finanziaria per il 2006, il D.P.R. 22 giugno 2007, n. 116 (di seguito “Regolamento”) ha definito “dormienti” i seguenti rapporti di:

  • deposito di somme di denaro, effettuato presso l’intermediario con l’obbligo di rimborso (ad esempio: rapporti di conto corrente, deposito a risparmio nominativo ecc.);
  • deposito di strumenti finanziari in custodia e amministrazione (ad esempio: deposito titoli);
  • contratto di assicurazione di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (ramo vita), in tutti i casi in cui l’assicuratore si impegna al pagamento di una rendita o di un capitale al beneficiario ad una data prefissata,

in relazione ai quali si siano verificate le seguenti condizioni:

  • non sia stata effettuata alcuna operazione o movimentazione ad iniziativa del titolare del rapporto o di terzi da questo delegati, escluso l’intermediario non specificatamente delegato in forma scritta, per il periodo di tempo di dieci anni decorrenti dalla data di libera disponibilità delle somme e degli strumenti finanziari;
  • il valore dei beni sia superiore a 100,00 euro.

Al verificarsi delle condizioni di “dormienza” la banca invia al titolare del rapporto, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata all’ultimo indirizzo comunicato o comunque conosciuto, o a terzi da lui eventualmente delegati, l’invito ad impartire disposizioni entro il termine di 180 giorni dalla data della ricezione, avvisandolo che, decorso tale termine, il rapporto verrà estinto dall’intermediario e le somme ed i valori relativi a ciascun rapporto verranno devoluti al Fondo restando impregiudicate le cause di estinzione dei diritti.

Il rapporto “dormiente” non verrà estinto dall’intermediario se, entro il predetto termine di 180 giorni, verrà effettuata un’operazione o movimentazione ad iniziativa del titolare del rapporto o di terzi da questo delegati, escluso l’intermediario non specificatamente delegato in forma scritta.

La Legge 27 ottobre 2008 n. 166 ha esteso l’ambito di applicazione della disciplina riferita ai depositi dormienti alle seguenti fattispecie:

  • gli importi degli assegni circolari non riscossi entro il termine di prescrizione del relativo diritto di cui all’articolo 84, comma 2, del regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736 (tre anni dalla data di emissione);
  • gli importi dovuti ai beneficiari dei contratti di assicurazione di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (ramo vita) che non sono reclamati entro il termine di prescrizione del relativo diritto, fermo restando quanto disposto dall’articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, in materia di forme pensionistiche complementari;
  • gli importi dovuti ai beneficiari dei buoni fruttiferi postali di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 284, emessi dopo il 14 aprile 2001 che non sono reclamati entro il termine di prescrizione del relativo diritto.

È altresì previsto che gli intermediari, tra cui le banche:

  • verifichino, entro il 31 dicembre di ciascun anno, tramite servizio di cooperazione informatica con l’Agenzia delle Entrate, esclusivamente per i dati strettamente necessari, l’esistenza in vita dei titolari dei rapporti contrattuali rientranti nel campo di applicazione del Regolamento e
  • in caso di corrispondenza tra il codice fiscale del titolare del rapporto contrattuale e persona deceduta, inviino al titolare del rapporto, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata all’ultimo indirizzo di residenza o di domicilio comunicato o comunque conosciuto, o a terzi da lui eventualmente delegati, l’invito ad impartire disposizioni da parte di possibili legittimi eredi.

 

Depositi al portatore “dormienti”

Anche i rapporti di deposito al portatore (rappresentati ad esempio da libretti al portatore), il cui saldo sia superiore a 100,00 euro e che non risultano movimentati da oltre dieci anni, sono destinatari della disciplina dei depositi “dormienti”.

Nel rispetto degli obblighi di informativa previsti dalla normativa e stante l’impossibilità della banca di individuare i titolari tempo per tempo di tali rapporti, si invitano i titolari stessi a presentare presso gli sportelli della banca, entro 180 giorni dall’affissione dell’elenco allegato al presente avviso, i relativi titoli rappresentativi per l’estinzione, tenuto conto di quanto previsto in materia antiriciclaggio dall’art. 49, comma 12, e dell’art. 63, comma 12, del decreto legislativo 21 novembre 2001 n. 231 e successive modificazioni.

Si fa presente che, in mancanza di presentazione dei titoli rappresentativi per l’estinzione, decorso il predetto termine, il rapporto verrà estinto e le somme ed i valori relativi al rapporto saranno devoluti al citato Fondo, secondo le modalità previste dal Regolamento.

 

Depositi vincolati per tardivo pagamento assegni bancari ex art. 8 legge 386/1990 “dormienti”

Rientrano nel campo di applicazione della disciplina in materia di depositi dormienti anche i depositi vincolati ai portatori dei titoli costituiti dai traenti di assegni bancari per il tardivo pagamento degli assegni stessi, ai sensi dell’art. 8 della legge 15 dicembre 1990 n. 386, il cui saldo sia superiore a 100,00 euro.

Nel rispetto degli obblighi di informativa previsti dalla normativa, si invitano i legittimi portatori degli assegni bancari indicati nel relativo elenco allegato al presente avviso a presentarsi, muniti del titolo, presso la filiale di riferimento indicata nell’elenco medesimo per l’incasso delle somme depositate, entro 180 giorni dalla data di affissione del predetto elenco.

Si fa presente che, in mancanza di disposizioni in merito, decorso il termine sopra indicato, il rapporto verrà estinto e le relative somme ed i valori relativi al rapporto saranno devoluti al citato Fondo, secondo le modalità previste dal Regolamento.

 

Il personale della banca è a disposizione per ogni ulteriore informazione.